(Il testo riportato non riveste
carattere di ufficialità)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. 1^
int.) composto dai signori Magistrati:
- Dott. Vincenzo
SALAMONE - Presidente ff. rel. est.
- Dott.
Gabriella GUZZARDI - Consigliere
- Dott. Giovanni
MILANA - Consigliere
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
1584 del 2000 proposto da … (omissis) …, rapp. e dif. dall'avv. prof. Giuseppe
Barone, dall'avv. Attilio Luigi Maria Toscano e dall'avv. Aldo Loiodice nel cui
studio è elett. dom. in Catania piazza della Repubblica n. 31;
CONTRO
L'Università
degli Studi di Messina in persona del Rettore p. t., rapp. e dif. ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;
per l'annullamento
del Decreto del
Rettore n. 82 del 7 febbraio 2000, con il quale viene rigettata l'istanza
presentata dai ricorrenti in data 31.1.2000 volta a conseguire l’inquadramento
nella qualifica di ricercatore;
e per il riconoscimento
del diritto dei
ricorrenti all’inquadramento nel ruolo di ricercatore universitario ed alla
partecipazione a tutti gli organismi collegiali ove è prevista la presenza del
personale docente ricercatore e delle figure assimilabile e di ogni altro
diritto spettante ai ricercatori;
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;
Designato
relatore per la pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2001 il Consigliere
Vincenzo Salamone;
Uditi i
procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con
il gravame introduttivo del giudizio si espone che i ricorrenti sono dottori
laureati in Medicina e Chirurgia, tutti in servizio presso l'APU
dell'Universita' degli studi di Messina, con la qualifica di collaboratore o di
funzionario tecnico dell'area tecnico-scientifica e socio sanitaria
appartenenti al personale di cui all'art. 6, comma 5 del D. L.vo n. 502 del
1992 e successive modificazioni.
In
data 31.1.2000 gli stessi invitavano il Rettore dell'Università degli studi di
Messina a dare applicazione alla disposizione di cui all'art. 8, comma 10,
della legge 19.10.1999 n . 370 e ad adottare gli atti necessari per il loro
inquadramento nel ruolo del personale docente ricercatore o delle figure
assimilabili.
Con
D.R. n. 82 del 7.2.2000, il Rettore dell'Universiti degli studi di Messina ha
rigettato l'istanza suddetta.
All’atto
impugnato si muovono le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 8
comma 10 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, violazione e falsa applicazione
dell'art. 12 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 19 novembre 1990 n. 341,
violazione e falsa applicazione degli aru. 30, 31 e 32 del D.P.R. 11 luglio
1980 n. 382; violazione dell'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n.
341, contraddittorietà della motivazione.
L'Università
degli Studi di Messina, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del
gravame. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2001 la causa è passata in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è
fondato.
L'art.
8 della legge 19.10.1999 n. 370 - contenente disposizioni in materia di
università e di ricerca scientifica e tecnologica - dopo avere dettato una
serie di norme, in gran parte di interpretazione di precedenti normative, in
materia di rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del personale
docente e non docente universitario (comprese talune categorie di tecnici), ha
stabilito, al comma l0, che al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n.
341. Il suddetto personale - aggiunge lo stesso comma - è ricompreso nelle
dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, e successive modificazioni. Precisa, infine, la disposizione in parola che
dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Il
personale destinatario della norma è, dunque, esclusivamente quello indicato
nel richiamato art. 5 del d. l.vo n. 502, come sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517, cioè il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, il
quale, ove alla data del 31 ottobre 1992 si trovasse ad operare presso le
stesse strutture e fosse appartenuto all'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, era autorizzato, in base alla stessa disposizione, a svolgere
anche le funzioni assistenziali, risultando in tal senso modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario
tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia ed in odontoiatria.
Va
aggiunto che la stessa norma del decreto 502 sanciva il divieto per le
università di assumere nei profili indicati (cioè di collaboratore e
funzionario socio sanitario) i laureati in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria.
Detta
disposizione appare significativa dell'intento di uno scorrimento in avanti della
categoria dei tecnici in questione, le cui funzioni originarie risultavano
modificate ed arricchite con l'aggiunta delle attività assistenziali; con la
conseguenza che i ruoli dei tecnici, sostanzialmente svuotati sul piano
funzionale, non potevano essere rincalzati con nuove assunzioni, per evidenti
tini di contenimento della spesa per tale personale.
Sulla
natura della riportata norma del decreto n. 502 si è, d'altronde, già espressa
la giurisprudenza, rilevandone la finalità di sanatoria rispetto alla
illegittima prassi amministrativa - motivata sulla base della necessità si
sopperire ad eccezionali esigenze assistenziali ma in patente contrasto con il
disposto dell'art. 102 DPR n. 382/1980 (che aveva esteso al personale docente
universitario e ai ricercatori esplicanti attività assistenziale presso le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti
direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L.23
dicembre 1978, n. 833, i diritti e i doveri previsti per il personale di
corrispondente qualifica del ruolo regionale ) - di attribuire al personale
assunto con qualifiche diverse da quelle docenti funziom assistenziali, con la
conseguente inammissibilità, in linea generale, di attribuire funzioni
assistenziali ai tecnici laureati in medicina ed odontoiatria dopo la data del
31.10.1992 (Cons. St., sez VI, 24.6.1998 n. 1011].
Tale
orientamento risulta successivamente confermato dallo stesso Consiglio di
Stato, laddove, ai fini della erogazione ai tecnici laureati svolgenti attività
assistenziali dell'indennità c.d. De Maria di cui alla legge n. 213/1971 e
dell'art. 31 d. lgs. n. 761/1979, ha statuito che il carattere di sanatoria
posseduto dall'art. 5 del d. lgs. n. 502/1992 comporta la modifica del profilo
funzionale dei tecnici laureati in medicina "per cui è vano risalire ai
profili professionali ordinari previsti dal DPCM 24 settembre 1981" (si
tratta dei profili di collaboratore e funzionario tecnico-VII e VII qf.),
almeno per quelli operanti con funzioni assistenziali alla data dell'ottobre
1992 (Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2000, n. 407).
Osserva
inoltre il Collegio che l'art. 12 della legge n. 341/1990 (come in parte
modificata dall'art. 1, comma 11, L. 14 gennaio 1999, n. 4), sull'ordinamento
didattico universitario, richiamata nel citato art. 8 della legge n. 370/1999,
ha modificato i contenuti della funzione didattica del personale docente
universitario, in connessione con l'ampliamento - rispetto alla categoria unica
del diploma di laurea - delle tipologie dei titoli conseguibili presso le
Università ed alle nuove forme di sostegno didattico agli studenti, disponendo,
in materia di "attività di docenza", che:
- (comma 1) i
professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10
del DPR n. 382 del 1980 e dall'articolo 4 del DPR n. 162/1982, adempiono ai
compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge; i ricercatori, a
loro volta, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382 adempiono ai
compiti didattici in tuffi i corsi di studio previsti dalla nuova legge,
secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo;
- (comma 2) è
altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il
processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal
sistema di tutorato di cui all'articolo 13 della legge;
- (comma 3)
ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso
relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della
programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le
modalità di cui al DPR n. 382/1980, e con il consenso dell'interessato,
l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non
danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. Il medesimo comma precisa,
ancora, che la programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e
l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato
giuridico.
- (comma 4) i
ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto
nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori
di tesi di laurea;
- (comma 6) gli
insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati quando il
numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto
tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera
250; gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori per supplenza o per affidamento;
- (comma 7) la
supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti
dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori
dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito, salvo che per le
supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti, le quali possono
essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti
dello stato di previsione del Ministero dell'università.
Osserva
il Collegio che si tratta di una serie di disposizioni tendenti ad ampliare le
competenze dei ricercatori al fine di evitare che, anche in relazione
all'aumento delle funzioni svolte dalle università, la relativa attività
amministrativa rischiasse difficoltà operative.
La
norma finale di cui all'art. 16, comma 1, della stessa legge n. 341/1990
specificava, a sua volta, le dizioni di ricercatore e ricercatore confermato ai
fini dell'applicazione della stessa legge, ricomprendendovi anche gli
assistenti del ruolo ad esaurimento e quei tecnici laureati in possesso dei
requisiti, stabiliti dall'art. 50 del DPR n. 382/1980, al fine della
partecipazione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei
professori universitari associati (svolgimento di attività didattica per almeno
tre anni entro l'anno accademico 1979-80, etc.).
Per
completare il quadro normativo indirettamente richiamato dalla disposizione del
citato art. 8 della legge n. 370/1999, vale ricordare il contenuto degli artt
da 30 a 33 del DPR n. 382/1980, i quali disciplinano la dotazione organica del
ruolo dei ricercatori, il procedimento di conferma degli stessi, nonché i loro
compiti di contribuzione alla ricerca scientifica e svolgimento delle attività
didattiche.
Per
quanto concerne la figura del tecnico laureato, poi, vale ricordare a fini di
completezza del quadro normativo, che essa era prevista, subito dopo le
statuizioni relative ai ricercatori, dall'art. 35 del DPR n. 382/1980, dedicato
appunto al "personale tecnico delle Università".
Secondo
tale norma, i posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di
attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della
ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove
costituiti, dei dipartimenti, facendosi conseguentemente luogo alla revisione
dell'allora vigente distribuzione di posti di tecnico laureato.
Per
quanto concerne specificamente i compiti dei tecnici laureati, la norma
specificava che essi coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio,
sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in
dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico non laureato assegnato al
laboratorio.
I
posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo, secondo la stessa disposizione,
sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche
per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove
costituiti, dei Dipartimenti; inoltre, i tecnici coadiutori e i tecnici
esecutivi svolgono la loro attività sotto la direzione del tecnico laureato
preposto al laboratorio.
Vale ricordare
ancora, a tini di completezza espositiva, le seguenti norme:
- l'art. 72,
comma 3, del d. lgs. n. 29/1993, che, nel mantenere ferma la vigente disciplina
tendenzialmente negativa in materia di iscrizione agli albi professionali dei
dipendenti pubblici, ha disposto che "Il personale di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può iscriversi, se
in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale".
- l'art. 1 comma
6 della legge n. 662 del 23 dicembre1996, per il quale le disposizioni previste
dai commi da 1 a 19 (relative alla disciplina dell'attività libero
professionale intra ed extra moenia dei medici pubblici dipendenti) si
applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Osserva
il Collegio che con la legge n. 370/1999 si è completato un processo di
graduale attribuzione ai tecnici laureati operanti nelle facoltà universitarie
di medicina delle stesse funzioni assistenziali e didattiche attribuite ai
ricercatori universitari (Cons. Stato sez. VI, 2.11.1998, n. 1480)
La
difesa dell’Amministrazione muove dal presupposto che sia avvenuta soltanto una
"assimilazione" o "equiparazione" tra tecnici e ricercatori
ma tale processo normativo sarebbe tuttavia limitato ai soli aspetti
funzionali, perché servirebbe esclusivamente ad attribuire ai tecnici il
"diritto" o la "possibilità" di svolgere mansioni
(didattiche ed assistenziali) che altrimenti sarebbe loro interdetto.
Tale tesi appare
tuttavia troppo formalistica e potrebbe dar luogo a forti dubbi di
costituzionalità.
Troppo
formalistica, perché la distinzione tra aspetti funzionali ed aspetti
ordinamentali dello status del dipendente non ha senso, alla luce del principio
di significatività ed effettività della norma e del consolidato principio di corrispondenza
tra qualifica e funzioni, più volte invocato proprio per negare riconoscimenti
economici e giuridici a dipendenti che pretendevano l'estensione di discipline
governanti altre categorie di dipendenti, svolgenti funzioni diverse.
Da
tale incongruenza ed irragionevolezza semantica scaturiscono i dubbi di
costituzionalità, sul piano della illogicità, disparità di trattamento,
adeguatezza e proporzionalità dei rispettivi trattamenti La stessa Corte
Costituzionale ha più volte affermato, infatti, che "il criterio
funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune
delle funzioni, il trattamento economico del personale" e che "ad
identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico"
(C. Cost., 12 giugno 1991, n. 2771), condividendo e legittimando quelle scelte
di politica legislativa tese a razionalizzare ed uniformare situazioni
ordinamentali formalmente distinte ma caratterizzate da omogeneità di funzioni
(C. Cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455).
Va
rammentato, sempre con riguardo ai principi costituzionali, che proprio a
proposito delle procedure concorsuali (giudizi di idoneità) di inquadramento
dei medici interni universitari (i c.d m.i.u.r.a.) previste dall'art. 58 del
DPR n. 382/1980 la Corte ebbe a statuire l'illegittimità di tale norma nella
parte in cui escludeva i medici assunti con delibera nominativa del solo
Consiglio di facoltà e non già, come prescriveva la legge, con delibera del
Consiglio di amministrazione, rilevando che la discriminazione delle due
categorie di medici aspiranti all'inquadramento, in quanto fondata su una
distinzione formale, creava un irrazionale e ingiustificata disparità di
trattamento tra categorie che avevano svolto le stesse funzioni e per le stesse
esigenze funzionali dell'amministrazione (C. Cost., 22 febbraio 1985, n. 46).
Facendo
applicazione dei predetti principi ed insegnamenti al caso di specie, appare
irrazionale e sperequato un intervento legislativo che scarichi su una
categoria compiti ed obblighi funzionali già spettanti ad altra categoria
operante all'interno della medesima struttura, senza riconoscere la complessiva
disciplina di status a quest'ultima riservata,
D'altra
parte, le ricordate disposizioni del decreto legislativo 29 del 1993 (art. 72)
e della legge n. 662/1996, che hanno applicato ai tecnici laureati le stesse
disposizioni relative ai ricercatori medici universitari (iscrizione all'albo
professionale e disposizioni sull'attività libero professionale) sono
preordinate proprio alle esigenze funzionali dell'amministrazione di far
svolgere - attraverso la concessione delle prerogative professionali e
l'estensione del regime della libera professione - alla specifica categoria dei
tecnici laureati in questione le stesse attività assistenziali rimesse ai
ricercatori.
Parlare, quindi, secondo le argomentazioni
ostative all'inquadramento dei tecnici laureati, di loro "diritti" e
"possibilità" come una sorta di opzione individuale rimessa alla
scelta del dipendente appare fuor di luogo, atteso che quei "diritti"
accedono piuttosto ad esigenze funzionali dell'amministrazione per le quali si
è inteso equiparare tecnici e ricercatori.
Per
converso, è da rilevare che effettivamente la dizione letterale della legge non
sembra consentire un'immediata interpretazione favorevole ai tecnici, per le
considerazioni innanzi svolte sub nn. 5, 6 e 7 a proposito delle argomentazioni
poste a contrasto dell'equiparazione indifferenziata: rigidità dell'apparato
amministrativo sub specie della preventiva determinazione delle piante
organiche, principio concorsuale, divieto di nuove e maggiori spese, coerenza
legislativa sul piano della successione temporale delle norme.
Sarebbe,
tuttavia, da ribattere, al riguardo, che l'argomento relativo alla definizione
delle piante organiche non appare poi cosi determinate, non solo perché
l'esperienza conosce, in connessione con numerose fattispecie di sanatoria,
l'istituto dell'inquadramento soprannumerario, ma anche tenuto conto che ai
sensi dell'art. 51 della L. n. 449/1997 sono le singole università statali
(conformemente al principi di autonomia ribadito dall'art. 17 L. n. 127/1997)
che definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi
ordinamenti: ciò che consentirebbe a ciascuna università di provvedere sulle
rideterminazioni organiche conseguenti a provvedimenti di inquadramento dei
tecnici laureati secondo criteri compensativi e redistributivi che potrebbero
valere, oltretutto, come una delle possibili misure tese ad assicurare
l'invarianza della spesa per il personale.
Neppure
va dimenticato che secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza
costituzionale e di merito, fra due possibili interpretazioni deve prevalere
quella più conforme ai principi e precetti costituzionali e che fra due possibili
opzioni di conformità a costituzione deve preferirsi quella fondata sul
principio avente maggiore dignità con riferimento al caso concreto.
Ora,
a fronte di due contrapposti principi, quello dell'imparzialità e quello
concorsuale, nella specie appare prevalente il primo, considerato che il
secondo, secondo lo stesso insegnamento della Corte, è suscettibile di deroghe
le quante volte esigenze eccezionali e speciali individuate dal legislatore
consentano meccanismi di accesso o di progressione nei pubblici uffici. Le già
esposte ragioni di eccezionalità e di sanatoria della disciplina normativa dei
tecnici laureati appaiono coerenti con il ricordato orientamento.
D'altra
parte, anche sul piano strettamente formale non si capisce cosa abbia voluto
dire il legislatore del 1999 quando ha disposto che nelle dizioni
"ricercatori" o "ricercatori confermati" - nelle quali, ai
sensi del richiamato art. 16 della legge n. 314/1990, già erano comprese anche
quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici
laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - è da intendere ricompresa
anche la speciale categoria dei tecnici laureati contemplata dal d. lgs. 502.
Alla
norma, per il ricordato principio di significatività ed utilità, non può darsi
altro significato se non quello espressivo della volontà di attribuire a
quest'ultima categoria la stessa qualificazione giuridica, non essendo
pensabile, secondo i predetti criteri di significanza ed effettività, che tale
equiparazione denominatoria fosse mirata all'attribuzione di compiti e mansioni
(assistenziale e didattiche) che i tecnici già svolgevano in base alla
normativa precedente (Cons Stato parere sez. 2^ 22 novembre 2000 n. 921/2000).
Il
ricorso di cui in epigrafe va, conseguentemente, accolto e per l'effetto va
annullato l'atto impugnato, dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione
resistente ad esaminare le istanze di inquadramento presentate dai ricorrenti
in data 31.1.2000 volte a conseguire l’inquadramento nella qualifica di
ricercatore sulla base di principi sopra esposti.
Sussistono,
comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed
onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania
(sez. 1^ interna), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in
epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato, e dichiara l'obbligo
dell'Amministrazione resistente ad esaminare le istanze di inquadramento
presentate dai ricorrenti in data 31.1.2000 volte a conseguire l’inquadramento
nella qualifica di ricercatore sulla base di principi sopra esposti.
Compensa
interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dell'autorità amministrativa.
Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2001.
Il Presidente ff
– estensore
(f.to Vincenzo
Salamone)
Sentenza n. 294
depositata nella Segreteria del T.A.R.S.-sez di Catania il 12 Febbraio 2001. n.
1584/2000 reg. ric.